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NOVITA'
LEGISLATIVE
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
DA
VIBRAZIONI MECCANICHE
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Le vibrazioni
meccaniche che un lavoratore sopporta nell’uso di
utensili o di mezzi di trasporto possono essere dannose
per l’organismo se intense e prolungate nel tempo.
Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, cioè
quelle generate dall’uso di giraviti elettriche,
avvitatrici, levigatrici, trapani portatili, decespugliatori,
smerigliatrici, etc., comportano il rischio di disturbi
vascolari, osteoarticolari, neurologici, muscolari.Le
vibrazioni trasmesse al corpo intero, cioè quelle
generate dall’uso di camion, autogru, carrelli elevatori,
muletti, trattori, autobus, ambulanze, comportano il rischio
di lombalgie e traumi della colonna vertebrale. A fronte
di ciò è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 21/09/2005 il D.Lgs. 18/7/2005, dedicato
in specifico ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
Tale decreto obbliga i datori di lavoro a realizzare entro
il 1° Gennaio 2006 specifici adempimenti per la salute
e la sicurezza dei lavoratori, così come descritto
di seguito.
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
INTERVENTI
DI MIGLIORAMENTO
INFORMAZIONE
E FORMAZIONE.SORVEGLIANZA
SANITARIA.SANZIONI
Il datore di
lavoro che non ottempera a quanto prescritto incorre nell’arresto
da 3 a 6 mesi o nell’ammenda da 1.500 a 4.000 euro.Il
Medico Competente che non avverte il datore di lavoro
di avere riscontrato “anomalie” in un lavoratore
imputabili alle vibrazioni è punito con l’arresto
fino a 2 mesi o con l’ammenda da 500 a 3.000 euro
Testo
decreto Vibrazioni
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"Attuazione
della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124
del 30 maggio 2006
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Con il Decreto
Legislativo 10 aprile 2006, n. 195, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2006, si è attuata
la direttiva 2003/10/CE inerente l'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dal rumore. Il decreto, inserito nel
titolo V-bis del D.Lgs. n. 626/1994, determina i requisiti
minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi
per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione
al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.Il
datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei livelli
di rumore durante il lavoro eliminando i rischi alla fonte
o riducendoli al minimo e , comunque:·
A
livelli non superiori ai valori limite di esposizione
Adottare le specifiche misure indicate dal decreto
.Qualora i rischi
derivanti dal rumore non possano essere evitati con le predette
misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro
deve fornire i dispositivi di protezione individuali per
l'udito. Se, nonostante l'adozione delle misure indicate,
si individuano esposizioni superiori a detti valori, il
datore di lavoro è chiamato a:· adottare misure
immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori
limite di esposizione; · individuare le cause dell'esposizione
eccessiva; · modificare le misure di protezione e
di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta....omissis…Art.
7.Entrata in vigore1. Le disposizioni di cui agli articoli
2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. (10/04/2006)
DECRETO
LEGISLATIVO 10 APRILE 2006, N. 195
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Direttiva
92/92/CE
Recepita
con il titolo VIII-bis del D.Lgs.626/94
Prescrive
le misure per la tutela della sicurezza e la salute dei
lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere
esplosive. |
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Direttiva
94/9/CE
Recepita
con il regolamento i attuazione D.P.R. 23 marzo 1998, n.1264
Prescrive
i requisiti di sicurezza degli apparecchi, per i sistemi
di protezione destinati ad essere utilizzati in ambienti
potenzialmente esplosivi. |
DPR
22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’
8 gennaio 2002 accompagnato successivamente dalla direttiva del
Ministero delle attività produttive del 11 maggio 2002,
recante procedure per l’individuazione degli Organismi di
Ispezione di tipo “A”.
| OGGETTO
DELLA VERIFICA |
• Impianti elettrici di messa a terra
• Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,
• Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione |
| SOGGETTI
INTERESSATI |
Tutti
i datori di lavoro che hanno almeno un dipendente o ad esso
equiparato. |
| OBBLIGHI
DEL DATORE DI LAVORO |
Ogni
due anni per gli impianti di messa a terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche installati in cantieri,
in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior
rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti
elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (es. attività
soggette al Certificato Prevenzione Incendi |
| Ogni
cinque anni per tutti gli altri casi |
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SANZIONI |
Secondo
il D.P.R. 547/55 e il D. Lgs. 758/94 |

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